La decisione in commento (Cassazione civile, sentenza n. 539 del 14.01.2016) trae origine da un ricorso in cui si lamenta la violazione del diritto di informativa nella convocazione di un’assemblea condominiale.
Nel dettaglio, la censura attiene al mancato riferimento, nell’ordine del giorno, ad una serie di argomenti poi affrontati in sede assembleare; in particolare, dinanzi ai giudici di legittimità, si lamenta l’omessa menzione del punto, oggetto di delibera da parte dell’assemblea, relativo al ripristino della serratura esterna del cancello condominiale.
La Cassazione ha ritenuto corretto il ragionamento della Corte territoriale, secondo cui gli argomenti non inseriti nell’ordine del giorno, trattati nell’assemblea condominiale, erano stati oggetto di discussione sotto la voce relativa all’approvazione del consuntivo dell’esercizio annuale ed avevano, inoltre, riguardato comunicazioni e spiegazioni circa l’operato dell’amministratore in ordine alla gestione ordinaria e straordinaria dell’anno precedente.
E’ stato dunque escluso che, affinché il diritto di informativa nella convocazione dell’assemblea condominiale risulti garantito, occorra l’inserimento, nell’ordine del giorno, di ciascun analitico argomento; nella specie, è stata ritenuta sufficiente la possibilità, per ciascun condomino, di prendere visione del rendiconto in un momento antecedente all’assemblea.
In particolare, la Cassazione ha affermato che “[…] al fine della validità della delibera adottata da un’assemblea condominiale, è sufficiente che nell’avviso di convocazione della medesima gli argomenti da trattare siano indicati nei termini essenziali per essere comprensibili […]”.