Estratto della sentenza n. 11831/2011 della Corte di Cassazione Civile:
“questa Corte ha infatti già affermato (Sez. 2^, 10 luglio 2007, n. 15444) che le scale, essendo elementi strutturali necessari alla edificazione di uno stabile condominiale e mezzo indispensabile per accedere al tetto o al terrazzo di copertura, conservano la qualità di parti comuni, così come indicato nell’art. 1117 cod. civ., anche relativamente ai condomini proprietari di negozi con accesso dalla strada, in assenza di titolo contrario, poichè anche tali condomini ne fruiscono quanto meno in ordine alla conservazione e manutenzione della copertura dell’edificio”.
Tale principio non determina l’imputabilità a carico dei negozi posti a piano terra di spese quali la pulizia o l’illuminazione delle scale quanto piuttosto la partecipazione dei medesimi a manutenzioni straordinarie o ad atti dispositivi quali ad esempio la concessione di una servitù.