Compenso dell’amministratore per spese straordinarie

La sentenza n. 22313 del 30.09.2013, emessa dalla seconda sezione della suprema Corte di Cassazione (presidente: dott. Roberto Triola, relatore: dott.ssa Laurenza Nuzzo), ha affrontato il tema del compenso dell’amministratore relativo ad opere di manutenzione straordinaria.

Tale pronuncia non si discosta dalla giurisprudenza prevalente secondo cui l’amministratore può pretendere il pagamento dei soli compensi espressamente indicati nel preventivo approvato in sede di nomina; ovviamente l’assemblea è libera (previa delibera di approvazione assunta a maggioranza) di riconoscere al professionista, anche a posteriori, il pagamento di cifre extra a fronte di specifiche prestazioni.

Il tema oggetto del presente esame assume ancor più rilevanza alla luce dell’art. 1129, comma 14, c.c. (introdotto dalla riforma del condominio): “L’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta.”.

A mio avviso, la specificazione analitica significa che ogni compenso extra (a titolo di esempio: compenso per lavori straordinari, compenso per assemblee straordinarie, compenso per solleciti ….) deve essere singolarmente approvato dall’assemblea. Ricordiamo altresì che, stante quanto affermato dall’art. 1129, comma 8, c.c. (inderogabile), non è più possibile richiedere alcun importo a titolo di passaggio di consegne.

La sentenza oggi in esame affronta il caso di un amministratore il quale aveva trattenuto l’importo di € 1.950,00 quale corrispettivo per aver seguito dei lavori straordinari presso il condominio; i giudici di merito stabilivano che tali importi dovessero essere restituiti in quanto non deliberati dall’assemblea. I giudici di legittimità confermano la pronuncia della Corte d’appello sulla base dei seguenti principi: “Va, infatti, ribadito che in tema di condominio, l’attività dell’amministratore, connessa ed indispensabile allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali deve ritenersi compresa, quanto al suo compenso, nel corrispettivo stabilito al momento del conferimento dell’incarico per tutta l’attività amministrativa di durata annuale e non deve, pertanto, essere retribuita a parte (Cass. n. 3596/2003; n. 122047210).

Peraltro, come già affermato con la sentenza impugnata, non opera, ai fini del riconoscimento di un compenso suppletivo, in mancanza di una specifica delibera condominiale, la presunta onerosità del mandato allorchè, come nel caso in esame, è stabilito un compenso forfettario a favore dell’amministratore, spettando comunque all’assemblea condominiale il compito generale di valutare l’opportunità delle spese sostenute dall’amministratore che, quindi, non può esigere neppure il rimborso di spese da lui anticipate non potendo il relativo credito considerarsi liquido ed esigibile senza un preventivo controllo da parte dell’assemblea (Cass. n. 14197/2011)”.

Posto quanto sopra, ricordo l’importanza di specificare in modo analitico e ben determinabile – all’interno del preventivo presentato in assemblea – gli eventuali compensi extra; come già detto, se tale voce non fosse stata indicata al momento della nomina, l’assemblea potrebbe (ma non è obbligata) approvare tale compenso anche in sede di bilancio consuntivo.

Avv. Matteo Peroni

Sono un avvocato e mi occupo esclusivamente di diritto condominiale. Assistito gli amministratori di condominio ed i condomini affrontando in modo concreto i problemi di tutti i giorni.

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