La pronuncia della suprema Corte di Cassazione n. 9082 del 2014 esclude la legittimazione ad impugnare del condomino assente quando quest’ultimo contesti il mancato invio dell’avviso di convocazione ad un altro condominio: ciò in quanto il vizio non lo riguarda direttamente, ma interessa l’altrui sfera giuridica. Già il giudice di merito aveva rilevato come l’attore fosse stato regolarmente convocato e non fosse pertanto legittimato a far dichiarare l’annullabilità di una delibera sulla base della mancata convocazione di un altro proprietario.
Il principio affermato è condivisibile ed in linea con quanto disposto dall’art. 100 c.p.c. in tema di interesse ad agire: “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”.