Conflitto di interessi e delibera assembleare

Estratto della sentenza n. 13011/2013: “(..) la questione del conflitto di interessi, che appare sollevata dalle ricorrenti con riguardo alla gestione del condominio, appare correttamente risolta dalla Corte di appello alla luce del principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, anche con riguardo alle delibere dell’assemblea del condominio, secondo cui tale situazione va accertata non in astratto, ma in concreto, richiedendo la verifica di una sicura divergenza tra l’interesse del singolo condomino e quello comune (Cass. n. 10754 del 2011; Cass. n. 3944 del 2002). Ne  deriva che al fine di determinare l’invalidità del deliberato assembleare adottato con il voto determinante di colui che si assume persegua un interesse in conflitto con quello comune, non è sufficiente allegare che questi si trovi in una situazione astrattamente contrastante, ma è necessario dimostrare che egli abbia, in concreto, perseguito altro interesse, incompatibile con quello collettivo”.

Nel caso specifico sono stati considerati validi i voti espressi dal condomino / amministratore  in quanto il ricorrente non ha dimostrato che l’amministratore abbia perseguito un interesse divergente da quello comune nell’ambito delle deliberazioni concernenti la gestione del condominio.

Avv. Matteo Peroni

Sono un avvocato e mi occupo esclusivamente di diritto condominiale. Assistito gli amministratori di condominio ed i condomini affrontando in modo concreto i problemi di tutti i giorni.

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