Convocazione dell’assemblea nel caso di più comproprietari

Estratto della sentenza n. 5890/2008 della Corte di Cassazione Civile:

La giurisprudenza di legittimità (v., per tutte, Cass. 18 febbraio 2000 n. 1830) è stabilmente orientata nel senso che “affinchè uno dei comproprietari pro indiviso di un piano o porzione di piano possa ritenersi ritualmente convocato a partecipare all’assemblea condominiale, nonchè validamente rappresentato nella medesima da altro comproprietario della stessa unità immobiliare, non si richiedono particolari formalità, essendo sufficiente che risulti provato – nella ricorrenza di circostanze presuntive affidate alla valutazione del giudice del merito – che, dato l’avviso ad uno dei comproprietari, quest’ultimo abbia reso edotti gli altri della convocazione; in particolare, l’esigenza che tutti i comproprietari siano preventivamente informati della convocazione dell’assemblea condominiale può ritenersi soddisfatta quando risulti, secondo l’incensurabile accertamento del giudice del merito, che in qualunque modo i detti comproprietari ne abbiano avuto notizia”. D’altra parte, la presunzione utilizzata dal giudice a quo – basata peraltro anche sulla considerazione che i coniugi avevano agito in giudizio congiuntamente, sul che i ricorrenti nulla hanno dedotto – non è affetta da quei vizi di irragionevolezza, che unicamente consentirebbero di sottoporla a sindacato in questa sede (v. , tra le più recenti, Cass. 11 maggio 2007 n. 10847).

Avv. Matteo Peroni

Sono un avvocato e mi occupo esclusivamente di diritto condominiale. Assistito gli amministratori di condominio ed i condomini affrontando in modo concreto i problemi di tutti i giorni.

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