Criteri per l’individuazione della rilevante entità delle opere

Estratto della sentenza n. 26733/2008 della Corte di Cassazione Civile:

La Corte territoriale, premesso che la delibera impugnata era stata approvata con le maggioranze previste dall’art. 1136 c.c., comma 3, (ovvero con un numero di voti che rappresentava oltre un terzo dei partecipanti al condominio ed oltre un terzo del valore dei due edifici che costituiscono il condominio), ha escluso che i lavori di ripristino della condotta principale per lo scarico delle acque chiare integrassero le riparazioni straordinarie di notevole entità previste dall’art. 1136 c.c., comma 4 con la conseguente applicazione, per la validità delle delibere, delle maggioranze di cui al cit. art., comma 2; in proposito il giudice di appello ha affermato che il consulente tecnico d’ufficio con dettagliata motivazione aveva determinato in circa L. 40 milioni l’importo delle suddette riparazioni, somma considerata al limite dell’irrilevanza se comparata al valore complessivo dei due fabbricati condominiali, stimati dallo stesso consulente tecnico d’ufficio in oltre L. 14 miliardi, ed ha parimenti ritenuto “non notevole” l’importo delle spese, pari a poco più di L. 7 milioni, a carico “pro quota” dei condomini Z.E. e Z.M.F., proprietari di cinque unità immobiliari per un totale di oltre 226 millesimi.

Orbene il convincimento espresso è sorretto da motivazione congrua e priva di vizi logici, avendo la Corte territoriale fatto puntuale riferimento agli elementi di carattere tecnico sui quali ha fondato la sua valutazione; in proposito occorre rilevare che l’individuazione agli effetti dell’art. 1136 c.c., comma 4 della “notevole entità” delle riparazioni straordinarie deve ritenersi affidato, in assenza di un criterio normativo, alla valutazione discrezionale del giudice di merito, rispetto alla quale la proporzionalità tra la spesa ed il valore dell’edificio e la ripartizione di tale costo tra i condomini configurano non un vincolo, bensì un ulteriore ed eventuale elemento di giudizio, nel senso della possibilità per il giudice di tener conto, oltre che dei dati di immediato rilievo, ovvero dall’ammontare complessivo dell’esborso occorrente per la realizzazione dell’opera, anche del rapporto tra tale costo, il valore dell’edificio e l’entità delle spese ricadenti sui singoli condomini (Cass. 29.1.1999 n. 810), come appunto è avvenuto nella fattispecie.

Avv. Matteo Peroni

Sono un avvocato e mi occupo esclusivamente di diritto condominiale. Assistito gli amministratori di condominio ed i condomini affrontando in modo concreto i problemi di tutti i giorni.

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