Decreto ingiuntivo nei confronti del non (più) condomino

La giurisprudenza e la dottrina generalmente affermano che non si può richiedere l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti del soggetto non più condomino in quanto non a lui applicabile il disposto dell’articolo 63 disp. att.ve c.c.. Ovviamente ci stiamo riferendo ad un credito derivante da spese condominiali non esigibili dal nuovo proprietario in quanto antecedenti la gestione in corso e la gestione precedente rispetto all’acquisto.

Fino ad oggi, la strada più prudente per recuperare le somme di cui sopra, sarebbe stata quella di procedere con un giudizio ordinario (o con un ricorso ex art. 702bis c.p.c.). Il dott. Giacomo Rota, in occasione di un convegno Anaci, aveva saggiamente affermato che il condominio avrebbe comunque potuto richiedere l’emissione di un decreto ingiuntivo, pur se non esecutivo.

La sentenza della Corte di Cassazione n. 15547 del 2017 conferma quanto sopra così disponendo: “Tuttavia, per quanto dapprima detto, obbligato a contribuire alle spese di manutenzione straordinaria dell’edificio è chi era condomino, giacchè proprietario dell’unità immobiliare poi alienata, al momento della delibera assembleare che abbia disposto l’esecuzione di detti lavori, proprio per il valore costitutivo della relativa obbligazione. La circostanza della vendita dell’unità immobiliare prima che siano stati approvati tutti gli stati di ripartizione delle spese inerenti quei lavori, o comunque prima che il condomino che aveva approvato gli stessi abbia adempiuto ai propri oneri verso il condominio, può impedire che sia emesso il decreto ingiuntivo con la clausola di immediata esecutività ex art. 63 disp. att. c.c. , comma 1, ma di certo non estingue il debito originario del cedente, che rimane azionabile in sede di processo di cognizione, o di ingiunzione ordinaria di pagamento“.

La medesima pronuncia conferma poi il principio in base al quale, per individuare l’insorgenza dell’obbligo di partecipazione a spese inerenti lavori straordinari, occorre fare riferimento alla data di approvazione della delibera assembleare che ha disposto l’esecuzione di tale intervento.

Avv. Matteo Peroni

Sono un avvocato e mi occupo esclusivamente di diritto condominiale. Assistito gli amministratori di condominio ed i condomini affrontando in modo concreto i problemi di tutti i giorni.

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