La sentenza della Corte di Cassazione n. 10621 del 28.04.2017 affronta il caso di un’opposizione a decreto ingiuntivo per oneri condominiali.
L’amministratore ha proceduto nei confronti del moroso per il recupero (pro-quota) degli importi di cui al bilancio preventivo, pur in assenza di un’approvazione da parte dell’assemblea del piano di riparto. I magistrati della suprema Corte hanno affermato quanto segue:
- l’amministratore ha la legittimazione ad agire in giudizio nei confronti del condomino moroso per la riscossione dei contributi, senza necessità di autorizzazione da parte dell’assemblea;
- la delibera di approvazione del bilancio preventivo costituisce già di per se prova idonea ad ottenere il decreto ingiuntivo pur in assenza di uno stato di ripartizione approvato;
- l’approvazione dello stato di ripartizione è necessaria al solo fine di ottenere la clausola di provvisoria esecuzione del provvedimento ai sensi dell’art. 63 disp. att.ve c.c..
Al di là dei principi affermati nella sentenza, ricordo che quando si pone in delibera un spesa è sempre importante specificare in modo chiaro:
a) l’importo complessivo che dovrà essere versato;
b) le modalità con cui tale importo viene ripartito fra i condomini;
c) le modalità con cui i condomini devono corrispondere tali cifre (scadenze ed entità delle rate).