Se un condomino non vuole o non può partecipare personalmente ad una o più assemblee di condominio può delegare un altro proprietario od un terzo (ad esempio un professionista di sua fiducia) che parteciperà e voterà al suo posto. Il condomino rappresentato a mezzo delega risulta presente a tutti gli effetti di legge (anche, ad esempio, in punto di decorrenza del termine per l’impugnativa).
Le regole poste alla base di tale istituto sono le seguenti.
- La delega può essere conferita solo in forma scritta; non è quindi più possibile la “delega telefonica”.
- La delega non può mai essere conferita all’amministratore di condominio; può però essere conferita alla sua segretaria o ad un suo collaboratore.
- Il delegato non può a sua volta delegare un altro soggetto.
- La delega non è frazionabile. Se io sono proprietario di due appartamenti e di un negozio all’interno del condominio non posso delegare due persone (uno per gli appartamenti ed uno per il negozio), ma posso nominare un solo delegato che rappresenterà tutto il mio valore millesimale.
- Viene escluso, se i condomini sono più di venti, che il delegato possa rappresentare più di un quinto dei condomini e più di 200 millesimi. Posto che viene utilizzata la congiunzione “e” si ritiene che i due requisiti (limite di teste e limite di millesimi) debbano sussistere contemporaneamente. Se uno dei proprietari non rispetta tale limite, l’amministratore dovrà chiedergli di rinunciare alle deleghe “in eccesso”.
Casi pratici circa il limite “del quinto”
Se i condomini sono 20, non ci sono limiti di delega
Se i condomini sono 30
Consentito: soggetto delegato da 6 condomini (un quinto) che rappresentano 300 millesimi (+ di un quinto)
Consentito: delegato da 8 condomini (+ di un quinto) che rappresentano 190 millesimi (- di un quinto)
Non consentito: delegato da 7 condomini (+ di un quinto) che rappresentano 230 millesimi (+ di un quinto)
Se i condomini sono 50
Consentito: delegato da 13 condomini (+ di un quinto) che rappresentano 190 millesimi (- di un quinto)
Non consentito: delegato da 20 condomini (+ di un quinto) che rappresentano 230 millesimi (+ di un quinto)
Consentito: soggetto delegato da 10 condomini (un quinto) che rappresentano 300 millesimi (+ di un quinto)