Delibera di approvazione di una spesa

[Il presente articolo, originariamente del 06.02.2016, è stato aggiornato in data 16.05.2019]

Alcuni suggerimenti in tema di delibera di approvazione di una spesa all’interno del condominio.

Il verbale d’assemblea deve essere chiaro e comprensibile. Suggerimento che sembra banale, ma è molto importante e tante volte viene disatteso.

Nel deliberare una spesa, dopo le eventuali discussioni iniziali, si dovrà porre in votazione quanto emerso indicando:

  • descrizione del lavoro che si vuole approvare;
  • entità della spesa;
  • dati dell’azienda che provvederà all’esecuzione delle opere;
  • modalità di riparto della spesa (millesimi generali, millesimi di scala, millesimi generali secondo il condominio parziale della scala A o millesimi del condominio parziale delle autorimesse);
  • modalità di versamento dei relativi importi da parte dei condomini (numero delle rate, suddivisioni dell’importo, scadenze).

Questi sono, a mio avviso, gli elementi fondamentali al fine di comporre una delibera di spesa corretta.

Una volta chiarito cosa si sta votando, si potranno verbalizzare le indicazioni di voto (indicando i nominativi dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti) ed il risultato finale (delibera approvata o non approvata).

Passo finale è la rilettura di quanto scritto a tutti i presenti onde evitare (o limitare) ogni contestazione sul contenuto; a tal proposito, non ritengo legittima la prassi di chi, in sede d’assemblea, prende solo degli appunti e compila successivamente il verbale.

Affrontiamo ora due tematiche fonti di discussioni nell’ambito delle assemblee.

Numero dei preventivi
Non vi è alcuna norma che obblighi l’amministratore a portare in assemblea un numero minimo di preventivi inerenti l’approvazione di una determinata opera; i condomini potrebbero procedere anche in presenza di un solo preventivo.
Ovviamente sarà cura dell’amministratore diligente raccogliere – in sintonia con i consiglieri ed a seconda della tipologia/entità dell’appalto in discussione – un numero di preventivo idoneo ad una scelta consapevole.

Potere discrezionale dell’assemblea
Altro aspetto da ricordare riguarda il fatto che il giudice, in sede di impugnativa, non può entrare nel merito delle scelte discrezionali dell’assemblea. La scelta fra due aziende che hanno fornito preventivi per lo stesso lavoro, indipendentemente dal costo, è una scelta che spetta all’assemblea e non può essere contestata in giudizio. Non si potrà quindi contestare il fatto, ad esempio, che in sede di delibera sia stato approvato il preventivo più caro.

Avv. Matteo Peroni

Sono un avvocato e mi occupo esclusivamente di diritto condominiale. Assistito gli amministratori di condominio ed i condomini affrontando in modo concreto i problemi di tutti i giorni.

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