Distacco dal riscaldamento centralizzato

La sentenza della Corte di Cassazione n. 9526 depositata il 30.04.2014 (Seconda Sezione, Presidente dott. Massimo Oddo, relatore dott. Antonio Scalisi) affronta il tema del distacco dal riscaldamento centralizzato condominiale ribadendo i principi già consolidati in giurisprudenza ed elevati al rango di norma dall’art. 1118, comma 4, c.c.: “Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma”.

La pronuncia della Cassazione ricorda che il distaccante rimane comproprietario dell’impianto comune ed è tenuto a corrispondere tutti gli oneri relativi alla manutenzione ed all’adeguamento del bene medesimo (resta salva la possibilità di esonero a seguito di delibera presa dall’unanimità dei condomini). Oltre a ciò è molto importante quanto affermato dalla sentenza con riferimento alla circostanza secondo cui non si deve provocare un aggravio di spesa a carico degli altri condomini; in particolare si afferma che i soggetti che si distaccano rimangono obbligati alla corresponsione delle spese di esercizio (carburante, corrente elettrica …) se e nella misura in cui dal loro distacco non consegua una diminuzione di tali oneri a carico degli altri condomini: se le spese rimangono uguali non è corretto che i rimanenti fruitori del servizio si facciano carico anche delle spese di chi non né fruisce (né paga) più.

Avv. Matteo Peroni

Sono un avvocato e mi occupo esclusivamente di diritto condominiale. Assistito gli amministratori di condominio ed i condomini affrontando in modo concreto i problemi di tutti i giorni.

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