La sentenza della Corte di Cassazione n. 9526 depositata il 30.04.2014 (Seconda Sezione, Presidente dott. Massimo Oddo, relatore dott. Antonio Scalisi) affronta il tema del distacco dal riscaldamento centralizzato condominiale ribadendo i principi già consolidati in giurisprudenza ed elevati al rango di norma dall’art. 1118, comma 4, c.c.: “Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma”.
La pronuncia della Cassazione ricorda che il distaccante rimane comproprietario dell’impianto comune ed è tenuto a corrispondere tutti gli oneri relativi alla manutenzione ed all’adeguamento del bene medesimo (resta salva la possibilità di esonero a seguito di delibera presa dall’unanimità dei condomini). Oltre a ciò è molto importante quanto affermato dalla sentenza con riferimento alla circostanza secondo cui non si deve provocare un aggravio di spesa a carico degli altri condomini; in particolare si afferma che i soggetti che si distaccano rimangono obbligati alla corresponsione delle spese di esercizio (carburante, corrente elettrica …) se e nella misura in cui dal loro distacco non consegua una diminuzione di tali oneri a carico degli altri condomini: se le spese rimangono uguali non è corretto che i rimanenti fruitori del servizio si facciano carico anche delle spese di chi non né fruisce (né paga) più.