Due recenti pronunce della Corte di Cassazione (11970/2017 e 12580/2017) hanno affrontato il tema del distacco dall’impianto di riscaldamento comune da parte del singolo.
Entrambe le pronunce qualificano come nulla la clausola del regolamento contrattuale che impedisca al singolo condomino il distacco dall’impianto di riscaldamento condominiale.
Le medesime esprimono invece due principi totalmente differenti circa la possibilità, per il regolamento contrattuale, di derogare ai principi legali di ripartizione delle spese relative all’impianto di riscaldamento.
- La pronuncia n. 11970/2017 afferma quanto segue: “Deve quindi ritenersi che la condivisibile valutazione di nullità della clausola regolamentare impeditiva del distacco del singolo condomino, si estenda anche alla correlata previsione che obblighi il condomino al pagamento delle spese di gestione malgrado il distacco, dovendosi ragionevolmente sostenere che la permanenza di tale obbligazione di fatto assicuri la sopravvivenza della clausola affetta da nullità, impedendo il prodursi di quello che è il principale ed auspicato beneficio che il condomino intende trarre dalla decisione di distaccarsi dall’impianto comune“. In sostanza, si ritiene che il regolamento di condominio, anche se contrattuale, non possa disporre a carico dei condomini “distaccanti” spese superiori rispetto a quelle previste per legge.
- La sentenza n. 12580/2017 sostiene il contrario “essendo perciò i condomini liberi di regolare mediante convenzione il contenuto dei loro diritti e dei loro obblighi mediante una disposizione regolamentare di natura contrattuale che diversamente suddivida le spese relative all’impianto, ferma l’indisponibilità del diritto al distacco“.
Resta inteso che l’eventuale distacco di un condomino dovrà rispettare sia l’articolo 1118 comma 4 c.c., sia la normativa vigente. Al di là dei due principi richiamati, ritengo che il “distaccante” dovrà farsi carico, oltre che delle spese straordinarie e di conservazione dell’impianto, anche della quota di dispersione fissa; in caso contrario tale spesa andrebbe ad aumentare le quote degli altri proprietari.