La sentenza della Corte di Cassazione n. 14916 del 2017 ci ricorda due importanti principi in tema di distanze:
- il primo riguarda il concetto di costruzione che non si identifica con quella di edificio, ma si estende a qualsiasi manufatto non completamente interrato avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione al suolo
- Il secondo affronta l’operatività delle norme sulle distanze nell’ambito condominiale; la giurisprudenza prevalente ritiene che tali norme possano essere applicate anche ai rapporti fra condomini salvo che il comportamento contestato sia legittimato in forza dell’art. 1102 c.c. (Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa). Se il singolo proprietario agisce entro l’alveo dell’art. 1102 c.c., può derogare alle norme in materia di distanze nei confronti delle parti comuni e degli altri condomini; a tal proposito, si riporta un estratto della pronuncia: “Ulteriormente chiarendosi che nell’ipotesi di contrasto, la prevalenza della norma speciale in materia di condominio determina l’inapplicabilità della disciplina generale sulle distanze che, nel condominio degli edifici e nei rapporti tra singolo condomino e condominio, è in rapporto di subordinazione rispetto alla prima. Pertanto, ove il giudice constati il rispetto dei limiti di cui all’art. 1102 c.c. , deve ritenersi legittima l’opera realizzata anche senza il rispetto delle norme dettate per regolare i rapporti tra proprietà contigue, sempre che venga rispettata la struttura dell’edificio condominiale“.