La Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 7546 del 01.04.2014, ha confermato un principio costante nel diritto condominiale.
Secondo la linea di pensiero prevalente il giudice – chiamato a pronunciarsi sull’opposizione a decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell’art. 63 disp. att.ve c.c. – non può sospendere il giudizio pendente in attesa che si risolva in via definitiva l’azione di impugnativa della delibera assembleare. Il potere di sospendere l’efficacia della delibera e, di conseguenza, di provocare la sospensione del decreto ingiuntivo, è dato solo al giudice chiamato a decidere circa la validità del deliberato assembleare ai sensi dell’art. 1137 c.c..
Il fondamento di quanto sopra risiede nella disciplina del condominio la quale tutela, in via primaria, l’esecutorietà del titolo. Un’eventuale contrasto di giudicati tra le due vertenze (opposizione a decreto ingiuntivo ed impugnativa di delibera) non pregiudica l’impostazione data dalla Suprema Corte; la pronuncia richiamata spiega che le eventuali conseguenze di un rigetto dell’opposizione all’ingiunzione e di un accoglimento dell’impugnativa della delibera, si possono superare o in sede esecutiva, facendo valere l’intervenuta inefficacia del provvedimento monitorio, o in sede ordinaria mediante azione di ripetizione dell’indebito.