Chi impugna una delibera deve avere un interesse concreto

L’interesse all’azione è un principio previsto dal codice di procedura civile all’articolo 100: “Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse“; occorre pertanto avere interesse ad ottenere il provvedimento giurisdizionale richiesto, provvedimento indispensabile per evitare un danno ingiusto. Nell’ambito di un’impugnativa di delibera assembleare tale norma determina una carenza di interesse in capo all’attore il quale, con la sua azione, non ottenga alcun beneficio. L’interesse ad agire deve infatti apprezzarsi e valutarsi in ragione dell’utilità concreta che può conseguire la parte per effetto dell’eventuale accoglimento dell’impugnazione e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica (Tribunale di Lodi, sentenza del 21/07/2010).

Cito qui di seguito due esempi offerti dai giudici di legittimità:

Il primo caso riguarda una contestazione relativa ad un’errata ripartizione di spesa relativa a soggetti diversi dall’attore. Cassazione Civile, sentenza n. 6128 del 09.03.2017: “Va al riguardo affermato che il condomino, il quale intenda proporre l’impugnativa di una delibera dell’assemblea, per l’assunta erroneità della disposta ripartizione delle spese di gestione, deve allegare e dimostrare di avervi interesse, interesse che presuppone la derivazione dalla deliberazione assembleare di un apprezzabile suo personale pregiudizio, in termini di mutamento della rispettiva posizione patrimoniale“.

Il secondo caso riguarda l’impugnazione di una delibera “programmatica” ossia priva di effetti giuridici; l’assemblea si era limitata a ricordare che nessun condomino era autorizzato ad intervenire su questioni di carattere condominaile sostituendosi all’amministratore. Cassazione Civile, sentenza n. 10865 del 25.05.2016: “Pertanto, l’eventuale adozione da parte dell’assemblea dei condomini di una Delib. su contenuti generici e programmatici, come nella specie quella meramente ricognitiva del riparto normativo di attribuzioni tra singoli partecipanti, amministratore ed assemblea, seppur non rientrante tra gli argomenti posti all’ordine del giorno inserito nell’avviso di convocazione, non comporta l’annullabilità della stessa Delib., trattandosi di contenuti non suscettibili di una preventiva specifica informativa dei destinatari della convocazione e comunque costituenti possibile sviluppo della discussione e dell’esame di ogni altro punto all’ordine del giorno“.

Avv. Matteo Peroni

Sono un avvocato e mi occupo esclusivamente di diritto condominiale. Assistito gli amministratori di condominio ed i condomini affrontando in modo concreto i problemi di tutti i giorni.

Inserisci il tuo indirizzo email per essere aggiornato sui miei contenuti