La sentenza della Suprema Corte n. 16675/2018 ritorna sul tema dell’impugnativa di delibera ribadendo alcuni concetti già espressi con la pronuncia n. 4686/2018. Viene quindi posto in evidenza quanto segue.
- I vizi di annullabilità di una delibera (inerenti, ad esempio: la regolare costituzione dell’assemblea, vizi formali inerenti la procedura di convocazione o di informazione dell’assemblea, violazione delle norme che richiedono maggioranze qualificate) vanno eccepiti entro i termini previsti dall’art. 1137 c.c..
- All’interno del verbale si pongono in essere tante deliberazioni – distinte ed autonome fra loro – quante sono le questioni in discussione; ogni deliberazione può quindi presentare distinte ragioni di invalidità.
- La sussistenza di un vizio di annullabilità richiede pertanto una specifica e tempestiva domanda relativa alla delibera oggetto di censura.
- Il magistrato incaricato, nel rispetto del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, non può: (a) disporre l’annullamento di una delibera per ragioni differenti rispetto a quelle eccepite; (b) disporre l’annullamento di un’altra delibera non espressamente impugnata.