Impugnazione di una delibera ed interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.

Con la sentenza n. 11214 del 10.05.2013 (Sezione VI – sottosezione II, presidente dott. Giovanni Settimj, relatore dott. Bruno Bianchini) la suprema Corte di Cassazione rigetta il ricorso proposto e conferma le pronunce di merito che avevano sancito la mancanza di interesse ex art. 100 c.p.c.[1] a proporre l’azione da parte del condomino.
Quest’ultimo aveva impugnato due delibere condominiali:
– la prima aveva deciso, nell’ambito del punto “varie ed eventuali”, di nominare un consulente per determinare i lavori necessari alla verifica e risoluzione dello stato di degrado delle colonne e del lastrico solare condominiale;
– con la seconda l’ente di gestione aveva specificato la portata della precedente espressione di volontà assembleare, assumendo che la stessa dovesse essere interpretata nel senso di procedere, a mezzo di sopralluogo, alla verifica delle lamentele del condomino e, successivamente, disporre un ulteriore convocazione per l’esame dei progetti, capitolati e preventivi onde deliberare sugli interventi necessari.
I giudici di merito rigettavano le domande formulate evidenziando la carenza di interesse del condomino all’impugnativa. La corte di cassazione conferma tale statuizione affermando: “Il principio più volte enunciato da questa Corte, secondo cui l’interesse all’impugnazione di una delibera condominiale per vizi formali non è condizionato all’ulteriore riscontro della concreta incidenza sulla singola posizione del condominio; deve però essere precisato nel senso che comunque, ed in astratto, la delibera in questione deve essere idonea a determinare un mutamento della posizione dei condomini nei confronti dell’ente di gestione, suscettibile di eventuale pregiudizio”.
Nel caso specifico le delibere impugnate erano inidonee a pregiudicare non solo la posizione del ricorrente, ma anche quella di qualunque altro condomino; a tal proposito il giudice relatore sottolinea che la seconda delibera aveva eliminato, con il suo carattere accertativo, il ritenuto carattere negativo che il ricorrente pensava potesse rivestire la prima espressione della volontà assembleare.
Evidenziamo infine che la riforma del condominio non modifica i principi sopra richiamati.

[1] Art. 100 c.p.c.: “Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”

Avv. Matteo Peroni

Sono un avvocato e mi occupo esclusivamente di diritto condominiale. Assistito gli amministratori di condominio ed i condomini affrontando in modo concreto i problemi di tutti i giorni.

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