La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 11841/2012, conferma il principio secondo cui l’amministratore può legittimamente agire in giudizio nell’ambito di vertenze che rientrano nei suoi poteri come delineati dall’art. 1130 c.c.; in particolare si afferma che l’amministratore non necessita di specifica delibera che lo autorizzi ad agire per ottenere l’attuazione del regolamento condominiale.
Giova sottolineare che tale concetto non è mai stato negato dalla sentenza a Sezioni Unite n. 18331/2010 che afferma chiaramente di fissare un principio applicabile a vertenze il cui oggetto esorbita dai poteri conferiti per legge all’amministratore.
Estratto della sentenza n. 11841/2012:
La controversia su cui si sono pronunciate le S.U. con la sentenza n. 18331/10, esulava da quelle in relazione alle quali l’amministratore condominiale è autonomamente legittimato ex art. 1131 c.c., comma 1, rientrando, invece, nel novero delle cause aventi ad oggetto le parti comuni dell’edificio e la relativa responsabilità da custodia. In tal senso ed entro siffatta cornice di riferimento va letto il principio di diritto enunciato dalle S.U., secondo cui l’amministratore condominiale, potendo essere convenuto nei giudizi relativi alle parti comuni ma essendo tenuto a dare senza indugio notizia all’assemblea della citazione e del provvedimento che esorbiti dai suoi poteri, ai sensi dell’art. 1131 c.c., commi 2 e 3, può costituirsi in giudizio e impugnare la sentenza sfavorevole senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea, che è suo onere richiedere poi in ratifica del suo operato per evitare la pronuncia di inammissibilità dell’atto di costituzione ovvero di impugnazione.
Nell’ambito dell’esecuzione delle delibere condominiali, attività che ai sensi dell’art. 1130 c.c., comma 1, n. 1) rientra nelle normali attribuzioni dell’amministratore, questi, invece, può agire in giudizio sia contro i condomini, sia contro i terzi, come prevede l’art. 1131 c.c., comma 1 (cfr. in tema, Cass. nn. 27292/05, 14665/99, 4900/98, 2452/94 e 12125/92).
Ed è questa la fattispecie che è stata ritenuta esistente dalla Corte territoriale, lì dove ha accertato con motivazione in parte qua non investita da censura – che “l’amministratore non necessitasse di specifica delibera autorizzativa del giudizio, dal momento che (…) l’azione esercitata mirava ad ottenere l’attuazione del regolamento condominiale secondo la lettura che lo stesso Condominio ritiene di darne” (così, a pag. 7 della sentenza impugnata).