Estratto della sentenza n. 16230/2011 della Corte di Cassazione Civile:
Nella controversie giudiziali promosse da un condomino che si dolga per l’abusiva occupazione da parte del costruttore di una porzione di area in uso al condominio mediante la costruzione di un manufatto di proprietà esclusiva, sussiste la legittimazione dell’amministratore di condominio ad agire giudizialmente ai sensi degli artt. 1130, n. 4 e 1131 c.c. con azione per il ripristino dei luoghi e il risarcimento del danno, nei confronti dell’autore dell’opera denunciata e dell’acquirente di essa.