Legittimazione in giudizio dell’amministratore di condominio

Il tema trattato nella presente nota è stato oggetto della sentenza a Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n. 18332 del 2010; tale pronuncia ha ritenuto necessaria la ratifica assembleare della costituzione in giudizio del condominio da parte dell’amministratore solo in alcuni casi ed infatti scrive: “Va innanzitutto osservato che la presente controversia esula da quelle per le quali l’amministratore è autonomamente legittimato ex art. 1131 c.c. comma 1. Tale norma, infatti, conferisce una rappresentanza di diritto all’amministratore il quale è legittimato ad agire (e a resistere) in giudizio (nonché a proporre impugnazione) senza alcuna autorizzazione, nei limiti delle attribuzioni stabilite dall’art. 1130 c.c.”.

Nell’ambito delle attribuzioni conferite all’amministratore dal codice civile il medesimo non ha solo il diritto, ma piuttosto il dovere di costituirsi in giudizio. Tale è il caso del giudizio di impugnativa assembleare ove le delibere impugnate rientrino nelle materie di cui all’art. 1130 c.c.; in questi casi l’amministratore ha pieno titolo di costituirsi pur in assenza di ratifica da parte della compagine condominiale; ovviamente sarà suo dovere riferirne in assemblea appena possibile.

La Corte d’appello di Brescia – nell’ambito di un giudizio di impugnativa di delibera assembleare che approva un impegno economico ordinario – si è recentemente pronunciata in materia di legittimazione a fronte delle eccezioni mosse dal condomino. Quest’ultimo sosteneva la nullità di tutti gli atti compiuti dal condominio in quanto la procura conferita dall’amministratore non era stata ratificata da alcuna delibera assembleare. I giudici lombardi  hanno dichiarato infondato il motivo di appello così argomentando: “Osserva la Corte che l’eccezione è infondata poiché nella procura alle liti a margine del primo atto difensivo del condominio è specificato che il mandato è conferito per il presente giudizio, “in ogni suo stato e grado” e non risulta che l’assemblea condominiale abbia espresso la volontà di non resistere nel secondo grado, circostanza questa che avrebbe dovuto provare l’appellante che l’ha eccepita.”[1].

La Corte bresciana ha quindi ritenuto l’amministratore legittimato a costituirsi nel giudizio di primo grado ed a resistere al successivo appello sulla base di due presupposti: la causa rientrava nell’ambito dei poteri conferiti dal codice all’amministratore e l’assemblea – pur non avendo espressamente ratificato l’operato dell’amministratore medesimo anche se informata della vertenza – non si è mai espressa in senso contrario.


[1] Corte d’appello di Brescia, sentenza n. 103 del 2012

Avv. Matteo Peroni

Sono un avvocato e mi occupo esclusivamente di diritto condominiale. Assistito gli amministratori di condominio ed i condomini affrontando in modo concreto i problemi di tutti i giorni.

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