Il codice civile dedica gli artt. 1130 e 1131 ai poteri dell’amministratore condominiale: in particolare, essi si occupano rispettivamente delle “Attribuzioni dell’amministratore” e della “Rappresentanza”.
Per quanto attiene al primo articolo, il comma I al punto 4) gli consente di “compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio”, sottendendo in tal modo la possibilità lui concessa di agire per la tutela delle parti comuni dell’edificio amministrato.
Più esplicito è l’art 1131 c.c., il quale stabilisce che l’amministratore “può agire in giudizio sia contro i condomini che contro i terzi” nonché “Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell’edificio”, purché ciò avvenga nei limiti delle attribuzioni stabilite dall’art 1130 c.c. o dei maggiori poteri conferitegli dall’assemblea condominiale.
In breve, l’amministratore ha il potere di agire in giudizio, resistervi, nonché di proporre impugnativa, senza alcuna specifica autorizzazione, purché ciò rientri tra le proprie attribuzioni ai sensi dell’art. 1130 c.c. e cioè quando si tratta, tra le altre, di: a) eseguire le deliberazioni dell’assemblea e di curare l’osservanza dei regolamenti di condominio; b) disciplinare l’uso delle cose comuni, così da assicurarne il miglior godimento a tutti i condomini; c) riscuotere dai condomini inadempienti il pagamento dei contributi determinati in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea; d) compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio.
Il tema di cui sopra è stato affrontato dalla sentenza 333/2015 del Tribunale di Brescia. In particolare è stata contestata la legittimazione in capo all’amministratore a conferire procura alle liti al proprio legale designato: nel caso di specie, parte attrice del processo (un condomino) aveva eccepito tale nomina, chiedendo pertanto la declaratoria di nullità del mandato e quindi l’inammissibilità dell’atto di costituzione del condominio convenuto.
Come ben rilevato dai Giudici bresciani, la Giurisprudenza a riguardo è costante e, sul punto, si riporta un estratto della pronuncia oggi in esame: “l’amministratore del condominio in base agli artt. 1130 e 1131 c.c. ha il diritto di resistere nei giudizi promossi dai condomini per ottenere la nullità o l’annullamento delle delibere assembleari, senza la necessità di una specifica autorizzazione assembleare, trattandosi di una controversia rientrante nei suoi compiti”.