Mediazione “fotocopia” ? … può non servire

L’art. 1137 c.c. esordendo con l’obbligatoria applicabilità, per tutti i condomini, delle deliberazioni assembleari, analizza poi le azioni difensive ed oppositive di cui il condomino dissenziente può servirsi.

Preliminarmente però, corre l’obbligo precisare che le impugnande deliberazioni devono rispettare precise condizioni, quali essere contrarie alla legge e/o al regolamento condominiale, e che il condomino che intende adire l’autorità giudiziaria può chiederne l’annullamento entro un termine perentorio (trenta giorni dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti; trenta giorni dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti).

Alla luce dell’introduzione della c.d.  “procedura di mediazione” merita tuttavia attenzione una particolare fattispecie: nel caso che ci riguarda, si discute della riproposizione di una delibera avente lo stesso oggetto (approvazione di bilancio), di un tentativo di mediazione conclusosi con esito negativo (mancata partecipazione da parte del condominio) e dell’eventuale obbligatorietà di riproporre un secondo procedimento di mediazione, sebbene in presenza  di una “delibera fotocopia”.

Il Giudice del Tribunale di Brescia ha escluso tale circostanza e, con ordinanza  del 22/09/2016, così ha statuito: “Rilevato che la seconda impugnativa di delibera è identica alla prima in punto approvazione bilancio, ritiene non necessario l’espletamento di una nuova procedura di mediazione, stante anche la delibera condominiale del 28/03/2016 di non voler partecipare alla mediazione (…)”.

Avv. Matteo Peroni

Sono un avvocato e mi occupo esclusivamente di diritto condominiale. Assistito gli amministratori di condominio ed i condomini affrontando in modo concreto i problemi di tutti i giorni.

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