Non è sempre possibile il distacco del condomino dall’impianto di riscaldamento centralizzato

Riportiamo un estratto della sentenza n. 13718/2012 pronunciata dalla Suprema Corte di Cassazione ove si conferma il principio consolidato secondo cui il distacco del condomino dall’impianto di riscaldamento centralizzato è possibile quando non determina né uno squilibrio termico né un aggravio di spese per gli altri.

Nel caso specifico il distacco è stato ritenuto illegittimo in quanto all’esito delle espletate Ctu era emerso che tale modifica avrebbe comportato per gli altri condomini un incremento del costo di conduzione per millesimo del 42%.

Estratto della sentenza:

La Corte d’Appello infatti ha compiutamente affermato in diritto il principio secondo il quale perché il condominio possa staccarsi dall’impianto centralizzato senza l’unanimità di consenso degli altri condomini è necessaria la duplice condizione che dal distacco non derivino né uno squilibrio termico pregiudizievole all’impianto né un aggravio di spese per coloro che continuino ad usufruire dell’impianto (Cass. 30.6.2006, n. 15079; Cass. 25.3.2004, n. 5974; Cass. 20.02.1998, n. 1775).

Ha quindi accertato in fatto che nel caso di specie il distacco dell’unità immobiliare in questione, comportava per i restanti condomini un notevole incremento di spese, cosicchè il condominio non aveva diritto a distaccarsi dall’impianto, senza il consenso dell’unanimità degli altri condomini, con conseguente nullità delle delibere condominiali che avevano diversamente stabilito.

Avv. Matteo Peroni

Sono un avvocato e mi occupo esclusivamente di diritto condominiale. Assistito gli amministratori di condominio ed i condomini affrontando in modo concreto i problemi di tutti i giorni.

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