Estratto della sentenza n. 15642/2012 della Suprema Corte di Cassazione:
Va anzitutto rammentato – alla stregua dell’orientamento prevalente di questa Corte (Cass., Sez. II, 8 agosto 2000, n. 10427; Cass. Sez. II, 24 agosto 2005, n. 17206; Cass. Sez. II, 31 gennaio 2008, n. 2305; Cass. Sez. II, 20 luglio 2010, n. 17014; argomenti in tal senso anche da Cass., sez. un., 18 dicembre 2009, n. 26629 e, in motivazione, da Cass., sez. un., 27 febbraio 2007, n. 4421) – che l’amministratore del condominio può promuovere il procedimento monitorio per la riscossione degli oneri condominiali e l’eventuale opposizione da parte del condomino ingiunto potrà riguardare la sussistenza del debito e la documentazione posta a fondamento dell’ingiunzione, ovvero il verbale della delibera assembleare, ma non può estendersi alla nullità o annullabilità della delibera avente ad oggetto l’approvazione delle spese condominiali, che dovranno invece essere fatte valere in via separata con l’impugnazione di cui all’articolo 1137 cod. civ., dal momento che l’attualità del debito non è subordinata alla validità della delibera, ma solo alla sua perdurante efficacia.
A tal riguardo si è precisato (dalla citata Cass. Sez. un., 27 febbraio 2007, n. 4421) che il legislatore, “onde consentire il tempestivo adempimento del condizionante dovere di riscossione dei contributi condominiali, ha attribuito all’amministratore, con l’art. 63 disp. Att. C.c., il potere di chiedere decreto ingiuntivo, al quale ha anche riconosciuto il carattere dell’immediata esecutività, nei confronti dei condomini morosi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea senza neppure necessità d’autorizzazione alcuna da parte del detto organo deliberante (e pluribus, Cass. 09.12.05 n. 27292, 05.01.00 n. 29, 29.12.99 n. 14665, 15.05.98 n. 4900); correlativamente, nel riservare, con l’art. 1137 c.c., ad autonomo giudizio ogni controversia sull’invalidità delle deliberazioni assembleari, ha anche escluso che qualsivoglia questione al riguardo possa essere sollevata nell’ambito dell’eventuale opposizione al provvedimento monitorio, l’oggetto di tale giudizio rimanendo, in tal modo, circoscritto all’accertamento dell’idoneità formale (validità del verbale) e sostanziale (pertinenza della pretesa azionata alla deliberazione allegata) della documentazione posta a fondamento dell’ingiunzione e della persistenza o meno dell’obbligazione dedotta in giudizio (Cass. 08.08.00 n. 10427, 29.08.1994 n. 7569)”.