Opposizione a decreto ingiuntivo in assenza di impugnativa di delibera assembleare

Estratto della sentenza n. 17206/2005 della Corte di Cassazione Civile:

Questa Corte ha inoltre avuto modo di affermare anche che l’attualità del debito del singolo condomino per il pagamento dei relativi oneri non è subordinato alla validità della deliberazione di spesa, ma solo alla sua perdurante operatività, in quanto non sospesa nel giudizio riguardante la sua legittimità (cfr. la sentenza n. 7073 del 1999); e quindi che nell’ipotesi in cui l’amministratore del condominio promuova il procedimento monitorio per la riscossione degli oneri condominiali, l’eventuale opposizione da parte del condomino ingiunto potrà riguardare la sussistenza del debito e la documentazione posta a fondamento dell’ingiunzione, ovvero il verbale della delibera assembleare, non anche la validità della deliberazione avente ad oggetto l’approvazione delle spese condominiali, che può essere contestata in via separata con l’impugnazione di cui all’art. 1137 del codice civile (cfr. la sentenza n. 10427 del 2000).

Avv. Matteo Peroni

Sono un avvocato e mi occupo esclusivamente di diritto condominiale. Assistito gli amministratori di condominio ed i condomini affrontando in modo concreto i problemi di tutti i giorni.

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