Opposizione a decreto ingiuntivo tramite la sola mediazione

Il deposito della domanda di mediazione impedisce il decorso del termine di cui all’art. 641 c.p.c. per la proposizione dell’opposizione a decreto ingiuntivo”.

Con Ordinanza del 3.05.2017 il Tribunale Ordinario di Brescia, Sezione Terza Civile, ha pronunciato sugli effetti della proposizione della domanda di mediazione rispetto al decorso del termine per proporre l’opposizione a decreto ingiuntivo, ed in particolare sull’operatività della disposizione di cui al comma sesto dell’articolo 5 D. Lgs 28/2010.

Il caso concreto vedeva l’ingiunto proporre, in prima battuta – e nel rispetto del termine di cui all’art. 641 c.p.c. – domanda di mediazione ai sensi della normativa ora citata, essenzialmente per ragioni di opportunità economica, auspicando nella bonaria definizione della controversia avanti all’Organismo di Mediazione. Le parti, tuttavia, non raggiungevano l’accordo e l’ingiunto – nel rispetto del termine di cui all’art. 641 c.p.c., computato a decorrere dal deposito del verbale negativo di mediazione – notificava atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo. Radicato il giudizio, il creditore opposto sollevava eccezione di improcedibilità dell’opposizione per mancato rispetto del termine all’uopo previsto dal Codice di Procedura Civile, stante l’impossibilità di applicare, nella fattispecie, le disposizioni di cui all’articolo 5, comma sesto, del D. Lgs. 28/2010.

L’art. 5 comma 6 D.Lgs n. 28/2010 stabilisce che “Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito di verbale di cui all’articolo 11 (ossia il verbale di conciliazione, anche negativo) presso la segreteria dell’organismo”.

Nel dettaglio, quanto alla concreta operatività della disposizione rispetto al termine per proporre l’opposizione a decreto ingiuntivo, si è rilevato:

– che il disposto di cui al comma sesto dell’art. 5 D.Lgs. 28/2010 trovi applicazione anche alle ipotesi di mediazione facoltativa. Si è discusso in ordine all’applicabilità di tale disposizione solo alle ipotesi di mediazione cosiddetta “obbligatoria” ex art. 5 comma 1 del decreto in esame, ovvero anche a quelle di natura “facoltativa”, ossia attivate su impulso e ad iniziativa di parte (come nella presente fattispecie). Il dubbio è nato dal fatto che la prima parte dell’art. 5, rubricato “Condizione di procedibilità e rapporti col processo”, riguarda, per l’appunto, la disciplina della mediazione “obbligatoria” (individuando quelle controversie per le quali l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità dell’azione). In realtà il disposto di cui al comma 6 del citato articolo 5 (per cui, dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale ed impedisce altresì la decadenza …), trova applicazione tanto nell’ipotesi di mediazione cd “obbligatoria”, quanto nell’ipotesi di mediazione cd “facoltativa”. A sgomberare il campo da eventuali dubbi interpretativi ed eccezioni pretestuose sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione (n. 17781 del 22.07.2013), che hanno risolto il cennato contrasto, sancendo che “la lettera della legge impone una risposta affermativa su tale questione, perché l’istanza di mediazione interrompe la prescrizione del diritto per la quale si tenta la conciliazione, così come ogni azione a tutela di esso (…)”.

– che tale norma trovi applicazione tanto rispetto ai termini sostanziali, quanto rispetto ai termini processuali, sul punto richiamando la citata pronuncia (S.U. 17781/2013), con cui la Corte si è pronunciata sull’applicabilità dell’articolo 5 comma sesto del decreto lgs. 28/2010, rispetto al termine di mesi sei di cui all’articolo 4 della legge 89/2001, termine di decadenza per l’esercizio dell’azione avente ad oggetto la domanda di equo indennizzo. Ebbene, a tale proposito si legge, testualmente, nella motivazione della sentenza: “(….) la natura processuale della decadenza che precede comporta che il periodo di sei mesi dalla definizione del processo durato per tempo irragionevole, oltre il quale l’azione è preclusa, deve computarsi tenendo conto della sospensione del periodo feriale (….)”. La Corte, dunque, si è pronunciata rispetto alla decadenza dal predetto “termine processuale”, NON rispetto alla “decadenza di un diritto sostanziale”.

– che la giurisprudenza di legittimità ha espressamente parificato, a tutti gli effetti, la domanda di mediazione alla domanda giudiziale, laddove, rispetto al comma sesto dell’art. 5 del D. Lgs. 28/2010 ha precisato: “tale ultimo comma parifica la domanda di mediazione per la conciliazione sul diritto controverso alla “domanda giudiziale” di tutela di tale situazione soggettiva ai fini della prescrizione, stabilendo che l’istanza di mediazione, come accade per ogni domanda giudiziale ai sensi dell’art. 2943 c.c., commi 1 e 2, e art. 2945 c.c., interrompe la prescrizione del diritto controverso (…)” (Cass. S. U. 17781/2013).

Ebbene, il Tribunale Ordinario di Brescia, con la menzionata Ordinanza, ha condiviso l’assunto per cui “riferendosi la norma citata [art. 5, comma sesto, D. Lgs. 28/2010] in termini generali alla “decadenza”, in assenza di specifiche indicazioni contrarie, non pare possibile limitarne l’applicazione ai soli termini di natura sostanziale (….)”, tesi confermata dalla sentenza S.U. 17781/2013 “(…) nella quale, la Corte di Cassazione, affermata la natura processuale del termine di decadenza di sei mesi previsto dall’art. 4 L. 89/2001 per promuovere la domanda di equa riparazione per la durata ragionevole del processo, ha ritenuto interrotto detto termine per essere stata iniziata la procedura di mediazione”.

Si è dunque affermato il principio per cui il decorso del termine di cui all’art. 641 c.p.c. (ossia il termine per la proposizione dell’opposizione a decreto ingiuntivo) ben possa essere impedito dal deposito della domanda di mediazione.

Avv. Matteo Peroni

Sono un avvocato e mi occupo esclusivamente di diritto condominiale. Assistito gli amministratori di condominio ed i condomini affrontando in modo concreto i problemi di tutti i giorni.

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