Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo riguarda l’efficacia esecutiva delle deliberazioni condominiali poste alla base dell’ingiunzione di pagamento; in tale sede non possono essere eccepiti vizi di annullabilità, ma esclusivamente vizi di nullità delle delibere assunte dall’assemblea.
Il Tribunale di Brescia, con la sentenza n. 2434/2016, si allinea alla giurisprudenza prevalente e conferma il decreto emesso a favore del condominio; la società opponente lamentava la mancata convocazione all’assemblea ed alcuni vizi in tema di riparto delle spese. Il giudice incaricato, rilevata l’assenza di alcuna impugnazione delle delibere di spesa, ha rigettato l’opposizione.
Si riporta un estratto della sentenza richiamata: “In altri termini, il giudice dell’opposizione non può esaminare la delibera costitutiva del decreto azionato con il giudizio monitorio, ma deve circoscrivere la sua indagine alla constatazione della sua immanenza, vale a dire se la stessa, qualora sia stata impugnata con l’autonomo giudizio dinnanzi al tribunale, sia stata o meno sospesa cautelarmente dal giudice competente.
Solo in caso di sospensione di quella delibera, il giudice chiamato a decidere sull’opposizione a decreto ingiuntivo – a quel punto – dovrà a sua volta sospendere il giudizio, venendo meno uno dei presupposti per l’emissione del decreto ingiuntivo ex art. 63 disp. att. c.c., in attesa della definizione di quel giudizio di merito“.