La vertenza affrontata dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 9681 del 2014 riguarda l’impugnativa di una delibera assembleare modificativa di un regolamento contrattuale di condominio.
La clausola oggetto del contendere disciplinava le modalità di parcheggio all’interno del cortile condominiale; in particolare prevedeva che le macchine dei condomini e degli inquilini avessero diritto di parcheggiare in cortile con un ben determinato ordine di priorità: 1) macchine non parcheggiabili in garage a causa delle proprie dimensioni; 2) macchine doppie; 3) macchine triple. La delibera impugnata modificava tale disciplina introducendo il parcheggio delle autovetture nel cortile con il sistema della rotazione.
I giudici hanno sostenuto la legittimità della delibera impugnata ritenendo la clausola di cui sopra di tipo “regolamentare”; con tale affermazione si fa riferimento all’ormai consolidato orientamento in base al quale un regolamento, pur assunto all’unanimità o allegato all’atto pilota, contiene clausole di tipo contrattuale (incidenti sulla sfera dei diritti soggettivi e modificabili solo all’unanimità) e clausole regolamentari (di natura “normale” rispetto al contenuto dell’articolo 1138 c.c. e modificabili secondo le maggioranze previste dall’art. 1138 c.c.).