Posa di infissi sporgenti sulla proprietà altrui

Estratto della sentenza n. 17680/2012 della Corte di Cassazione Civile:

(…) anche in questa occasione, questa Corte ribadisce quanto ha avuto modo di affermare più volte, in passato e cioè che: ai sensi dell’art. 840 c.c., l’immissione di sporti nello spazio aereo sovrastante il fondo del vicino, è consentita quando questi non abbia interesse ad escluderla, cioè quando la stessa intervenga ad un’altezza dal suolo, tale da non pregiudicare alcun legittimo interesse del proprietario del fondo in relazione alle concrete possibilità di utilizzazione di tale spazio aereo (ex multis Cass. n. 1484 del 1996 nonché Cass. 9047 del 2012). Nel caso concreto, come, per altro, ha osservato la Corte di merito, la collocazione dei manufatti di cui si dice non pregiudicavano alcun interesse di E. B. proprietaria della terrazza sottostante considerato che la fissazione al muro di ante apribili verso l’esterno, la tipologia del manufatto (telai metallici) e lo stesso sistema di ancoraggio degli infissi non creavano per se stesse situazioni di pericolo, né l’apertura e la chiusura degli infissi, attesa la significativa altezza dal piano di calpestio, era in grado di limitare la fruizione della sottostante terrazza. Pertanto appare del tutto convincente e coerente con i principi giuridici l’affermazione della Corte di merito secondo cui non si vede quale interesse possa avere E. B. a domandare la rimozione dei manufatti di cui si dice.

Avv. Matteo Peroni

Sono un avvocato e mi occupo esclusivamente di diritto condominiale. Assistito gli amministratori di condominio ed i condomini affrontando in modo concreto i problemi di tutti i giorni.

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