Ratifica della delibera impugnata ed applicazione dell’art. 2377 c.c.

La giurisprudenza e la dottrina prevalenti ritengono l’art. 2377 c.c. ultimo comma applicabile alle assemblee di condominio. La norma prescrive che il deliberato assembleare affetto da patologie negoziali invalidanti non possa essere annullato quando venga sostituito da altro adottato in ossequio alla legge ed all’atto costitutivo.

Sul punto richiamiamo la sentenza 07.01.2010 del Tribunale di Padova nell’ambito della quale si ricordano le numerose sentenze pronunciate dalla Corte di Cassazione in proposito: “La norma dell’art. 2377, ult. comma, cod. civ., benché dettata con riferimento alle società per azioni, ha carattere generale ed è, perciò, applicabile anche alle assemblee dei condomini edilizi, cosicché va dichiarata cessata la materia del contendere, quando risulti che l’assemblea dei condomini, regolarmente riconvocata, abbia deliberato sugli stessi argomenti della deliberazione impugnata (cfr., Cass., n. 6511/1981, n. 3069/1988, n. 1961/2004, n. 852/2000).

Tale norma esprime il principio generale secondo cui il soggetto, autore dell’atto giuridico unilaterale, che sia inficiato da un vizio può sostituirlo con un valido atto successivo.

Essendo intervenuto un provvedimento sostitutivo da parte dello stesso organo che ha emesso la deliberazione impugnata, parte ricorrente non ha più alcun interesse ad ottenere una pronuncia sulla delibera 21 marzo 2006, la quale è stata integralmente ratificata, come da decisione di cui al punto n. 1 dell’ordine del giorno del verbale dell’assemblea successiva”.

Tale orientamento è stato recentemente confermato anche dalla Corte d’Appello di Brescia con la sentenza n.1458/2011 che, riformando una pronuncia del Tribunale, ha affermato quanto segue: “In tema di impugnazione delle delibere condominiali, ai sensi dell’art. 2377 – dettato in tema di società di capitali, ma, per identità di ratio, applicabile anche in materia di condominio – la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall’assemblea in conformità della legge, facendo venire meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, detemina la cessazione della materia del contendere (cass. Sez. II 26 giugno 2004 n. 11961). Non è dunque necessario, come invece afferma il Tribunale, che i contendenti debbano darsi atto reciprocamente dell’intervenuto mutamento della situazione e sottopongano conclusioni conformi: basta il fatto oggettivo, accertato dal giudice, idoneo a determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti ed a rendere incontestata l’effettiva inutilità dell’interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie del giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all’accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituiscono il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano state le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese (cass. sez. I 7 maggio 2009 n. 10553)”.

Avv. Matteo Peroni

Sono un avvocato e mi occupo esclusivamente di diritto condominiale. Assistito gli amministratori di condominio ed i condomini affrontando in modo concreto i problemi di tutti i giorni.

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