Ratifica di spese da parte dell’assemblea

Estratto della sentenza n. 18192/2009 della Suprema Corte di Cassazione:

E poichè – a differenza di quanto stabilito dall’art. 1134 cod. civ. per ciò che riguarda le spese effettuate dal condomino per le cose comuni senza autorizzazione – l’art. 1135 c.c., comma 2, non contiene l’espresso divieto di rimborsare le spese non urgenti, non contemplate in un preventivo approvato, sostenute dall’amministratore nell’interesse comune, nulla impedisce all’assemblea dei condomini, pur in mancanza di una preventiva approvazione del progetto di spesa per opere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle cose comuni, di approvare successivamente le spese sostenute dall’amministratore, sempre che si tratti di spese oggettivamente utili.

In questo senso è orientata la giurisprudenza di questa Corte, la quale, attesi i poteri sovrani di cui dispone l’assemblea in tema di gestione del condominio, ritiene che nulla si opponga a che la stessa possa procedere alla ratifica di una spesa effettuata dall’amministratore, che consideri comunque utile, anche quando manchi il requisito dell’urgenza (Cass., Sez. 2, 14 giugno 1992, n. 6896; Cass., Sez. 2, 7 febbraio 2008, n. 2864).

Conclusivamente, deve affermarsi il principio per cui, con riguardo alle spese, di manutenzione ordinaria e straordinaria delle cose comuni, che l’amministratore abbia effettuato senza preventiva approvazione del relativo progetto, l’assemblea ben può riconoscerne vantaggiosa l’opera, ancorchè non indifferibile ed urgente, ed approvarne la relativa spesa, purchè oggettivamente utile per il condominio e non voluttuaria nè gravosa, restando la preventiva formale deliberazione di esecuzione dell’opera utilmente surrogata dall’approvazione del consuntivo della stessa e dalla conseguente ripartizione del relativo importo tra i condomini.

Avv. Matteo Peroni

Sono un avvocato e mi occupo esclusivamente di diritto condominiale. Assistito gli amministratori di condominio ed i condomini affrontando in modo concreto i problemi di tutti i giorni.

Inserisci il tuo indirizzo email per essere aggiornato sui miei contenuti