Responsabilità del condominio ex art. 2051 c.c.

Il condominio viene spesso citato in giudizio da parte di condomini o di terzi i quali lamentano danni subiti a fronte di cadute verificatesi all’interno di parti comuni quali scale, scivoli, vialetti …

La norma di riferimento per questo tipo di situazioni è l’art. 2051 c.c. il quale afferma che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in costudia, salvo che provi il caso fortuito“. La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo; perchè possa configurarsi in concreto è necessario che sussista il nesso causale fra la cosa in custodia ed il danno arrecato. Il danneggiato dovrà quindi dimostrare la relazione tra il soggetto che si assume responsabile ed il bene nonchè il nesso causale fra tale bene ed il danno subito; in altre parole, il soggetto caduto dalle scale dovrà dimostrare il carattere comune dell’elemento che ha causato la caduta ed il verificarsi della caduta medesima. In una situazione di questo tipo il condominio – per respingere le richieste formulate dal danneggiato – dovrà dimostrare che il fatto si è verificato per causa a lui non imputabile (il caso fortuito).

Il caso fortuito va inteso nel senso più ampio comprensivo delle seguenti fattispecie: (a) fatto del terzo che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno; (b) colpa del danneggiato. A tal proposito, la giurisprudenza ha precisato che le misure di precauzione e di salvaguardia imposte al custode del bene devono ritenersi correlate all’ordinaria avvedutezza di una persona; ne consegue che non possono ritenersi prevedibili ed evitabili tutte le condotte dell’utente del bene in altrui custodia, ancorchè colpose.

Sul tema di cui sopra è intervenuta la sentenza della Corte di Cassazione n. 2556 del 31.01.2017 confermando principi già noti, ma che è a mio avviso importante consolidare nel tempo: “Infatti ai sensi dell’art. 2051 c.c. , allorchè venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell’evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (Cass. n. 12895/2016). A maggior ragione nel caso di specie dove il sinistro subito dal ricorrente poteva essere evitato tenendo un comportamento ordinariamente cauto in considerazione nel periodo invernale delle intense nevicate e delle temperature particolarmente rigide.“.

Avv. Matteo Peroni

Sono un avvocato e mi occupo esclusivamente di diritto condominiale. Assistito gli amministratori di condominio ed i condomini affrontando in modo concreto i problemi di tutti i giorni.

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