Responsabilità dell’appaltatore e del condominio

In materia d’appalto l’appaltatore, secondo quanto stabilito dall’art. 1655 c.c., è responsabile dei danni subiti da terzi conseguenti all’esecuzione dell’opera; tale principio è confermato anche dalla suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 2363/2012: “Deve premettersi che, in materia di appalto, l’appaltatore esplica l’attività che conduce al compimento dell’opus perfectum in piena autonomia, con propria organizzazione ed a proprio rischio, apprestando i mezzi adatti e curando le modalità esecutive per il raggiungimento del risultato. Ciò, in linea di principio, non solo esclude la configurabilità di un rapporto institorio tra committente ed appaltatore, ma implica anche che solo l’appaltatore debba, di regola, ritenersi responsabile dei danni derivati a terzi nella (o dalla) esecuzione dell’opera (tra le tante, Cass., Sez. 3^, 16 maggio 2006, n. 11371)”.

La medesima pronuncia ricorda come sia possibile rinvenire una responsabilità concorrente a carico del committente (condominio/amministratore) quando si verifichino alternativamente una serie di condizioni quali ad esempio:

  • assoluta carenza della fase di sorveglianza dei lavori;
  • opera affidata ad un impresa che palesemente difettava delle necessarie capacità tecniche ed organizzative;
  • l’appaltatore sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente.

Estratto della sentenza n. 2363/2012: “Questo principio connesso alla struttura del contratto di appalto soffre, tuttavia, eccezioni sia quando si ravvisino a carico del committente specifiche violazioni del principio del neminem laedere riconducibili all’art. 2043 cod. civ. (e tale potrebbe essere il tralasciare del tutto ogni sorveglianza nella fase esecutiva nell’esercizio del potere di cui all’art. 1662 cod. civ.), sia quando l’evento dannoso gli sia addebitabile a titolo di culpa in eligendo per essere stata l’opera affidata ad impresa che palesemente difettava delle necessarie capacità tecniche ed organizzative per eseguirla correttamente, sia quando l’appaltatore, in base ai patti contrattuali o nel concreto svolgimento del contratto, sia stato un semplice esecutore di ordini del committente e privato della sua autonomia a tal punto da aver agito come nudus minister di questo, sia, infine, quando il committente si sia, di fatto, ingerito con singole e specifiche direttive nelle modalità di esecuzione del contratto o abbia concordato con l’appaltatore singole fasi o modalità esecutive dell’appalto.

In tutti questi casi il committente potrà essere tenuto come responsabile, in via diretta, con l’appaltatore per i danni cagionati al terzo”[1].


[1] Tali principi sono conformi a diverse pronunce di legittimità quali: Cass., Sez. 2^, 12 maggio 2003, n. 7273; Cass., Sez. 3^, 20 aprile 2004, n. 7499; Cass., Sez. 3^, 21 giugno 2004, n. 11478; Cass., Sez. 3^, 1 giugno 2006, n. 13131, cit.; Cass., Sez. 3^, 30 settembre 2008, n. 24320

Avv. Matteo Peroni

Sono un avvocato e mi occupo esclusivamente di diritto condominiale. Assistito gli amministratori di condominio ed i condomini affrontando in modo concreto i problemi di tutti i giorni.

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