Responsabilità ex art. 2051 c.c. da parte del condominio

Estratto della sentenza n. 14540/2013.

La giurisprudenza di questa Corte ha anche di recente ribadito, in conformità ad un pacifico orientamento, che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall’art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la propria responsabilità, ha l’onere di provare il caso fortuito, ossia l’esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità ed eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (così, più di recente, le sentenze 19 maggio 2011, n. 11016, e 5 febbraio 2013, n. 2660). D’altra parte, il rapporto di custodia è stato identificato come una relazione di fatto tra il soggetto e la cosa che sia tale da consentirne il “potere di governo”, ossia la possibilità di esercitare un controllo tale da eliminare  le situazioni di pericolo insorte e da escludere i terzi dal contatto con la cosa (sentenza 12 luglio 2006, n. 15779), ove essa sia fonte di pericolo.

Nonostante il carattere oggettivo di tale responsabilità, la quale è esclusa soltanto dalla prova del caso fortuito, la giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto che il comportamento colposo del danneggiato può – secondo un ordine crescente di gravità – atteggiarsi come concorso causale colposo, valutabile ai sensi dell’art. 1227, primo comma, c.c., ovvero addirittura giungere ad escludere del tutto la responsabilità del custode (v. sentenza n. 15779 del 2006 cit.). In particolar modo, infatti, si è detto che il dovere di segnalare il pericolo, che costituisce normale obbligo gravante sul custode, si arresta in presenza di un uso improprio, anomalo e del tutto imprevedibile della cosa, la cui pericolosità sia talmente evidente da integrare essa stessa gli estremi del caso fortuito (v. la sentenza 19 febbraio 2008, n. 4279, nonché la sentenza 4 dicembre 2012, n. 21727, ove il principio ha trovato applicazione in relazione ad un caso drammatico).

Si è anche affermato, tuttavia, che la responsabilità del custode non può essere esclusa per il solo uso abnorme quando tale uso sia reso possibile dalla facile accessibilità della cosa (così la sentenza 8 febbraio 2012, n. 1769, relativa ad un altro caso drammatico).

Avv. Matteo Peroni

Sono un avvocato e mi occupo esclusivamente di diritto condominiale. Assistito gli amministratori di condominio ed i condomini affrontando in modo concreto i problemi di tutti i giorni.

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