Sentenza 17035/2016 (legittimazione dell’amministratore)

L’amministratore è autonomamente legittimato a resistere nel giudizio di impugnativa di delibera assembleare in quanto tale possibilità rientra nei poteri a lui conferiti dalla legge; questo è quanto affermato dalla sentenza in esame che conferma un orientamento piuttosto consolidato in materia. Due importanti precisazioni: (a) affinché non sia richiesta la ratifica da parte dell’assemblea, è necessario che l’oggetto della causa rientri fra le materie comprese nelle attribuzioni dell’amministratore; (b) anche in tali casi il professionista dovrà informare ed aggiornare l’assemblea in ordine al giudizio.
Si produce breve estratto della sentenza: “Con il primo motivo (violazione degli artt. 75 e 82 c.p.c. , in connessione all’art. 1131 c.c. ) il ricorrente solleva eccezione di inammissibilità della costituzione nel giudizio di appello del Condominio convenuto per mancanza di autorizzazione dell’assemblea, che non ha, neppure successivamente, ratificato l’operato di costituzione in giudizio dell’amministratore.
1.1. – Il motivo è infondato.
In tema di condominio negli edifici, l’amministratore può resistere all’impugnazione della delibera assembleare senza necessità di autorizzazione o ratifica dell’assemblea, giacchè l’esecuzione e la difesa delle deliberazioni assembleari rientra fra le attribuzioni proprie dello stesso (Cass., Sez. 11^, 23 gennaio 2014, n. 1451)“.

Avv. Matteo Peroni

Sono un avvocato e mi occupo esclusivamente di diritto condominiale. Assistito gli amministratori di condominio ed i condomini affrontando in modo concreto i problemi di tutti i giorni.

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