Sentenza n. 5833/2017 (legittimazione dell’amministratore)

La sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 5833 dell’08.03.2017 (relatore dott. Antonio Scarpa) conferma due importanti principi in tema di legittimazione dell’amministratore.

Per quanto riguarda la legittimazione processuale, viene confermato un principio ormai costante secondo cui l’amministratore può – anche senza autorizzazione/ratifica da parte dell’assemblea – costituirsi nei giudizi relativi a materie che rientrino nelle sue attribuzioni: “Non è fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla controricorrente. L’amministratore di condominio, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell’assemblea, può costituirsi in giudizio, nonchè impugnare le decisioni che vedano soccombenti il condominio, per tutte le controversie che rientrino nell’ambito delle sue attribuzioni ex art. 1130 c.c. , quali quelle aventi ad oggetto il pagamento preteso nei confronti del condominio da un terzo creditore in adempimento di un’obbligazione assunta dal medesimo amministratore per conto dei partecipanti, ovvero per dare esecuzione a delibere assembleari, erogare le spese occorrenti ai fini della manutenzione delle parti comuni o l’esercizio dei servizi condominiali“. Quanto sopra era stato da poco confermato anche con la sentenza n. 4183 del 16.02.2017; nell’ambito di tale pronuncia i giudici di legittimità si sono premurati di ricordare che quanto affermato dalle Sezioni Unite del 2010 (sentenza n. 18331) non si contrappone a tale ragionamento, posto che l’ambito applicativo del dictum delle Sezioni Unite  – necessità di autorizzazione assembleare, sia pure in sede di successiva ratifica – si riferisce, espressamente, a quei giudizi che esorbitano dai poteri dell’amministratore ai sensi dell’art. 1131 comma 2 e 3 c.c..

Nel proseguo della sentenza 5833 viene poi affrontato il tema della legittimazione sostanziale dell’amministratore il quale ha la rappresentanza dei condomini nei limiti delle attribuzioni di cui all’art. 1130 c.c. o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio. Nel caso specifico trattato dai giudici di legittimità non è stato considerato rientrare all’interno di tale ambito la manutenzione di un cancello elettrico (escluso dai beni comuni di cui all’art. 1117 c.c.) utilizzato da alcuni condomini per il transito su di un’area di proprietà esclusiva di un terzo; a tal fine sarebbe servito uno specifico mandato conferito dai singoli proprietari all’amministratore.

Avv. Matteo Peroni

Sono un avvocato e mi occupo esclusivamente di diritto condominiale. Assistito gli amministratori di condominio ed i condomini affrontando in modo concreto i problemi di tutti i giorni.

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