Sospensione dei servizi al condomino moroso (Trib. Bergamo, 16.10.2017)

L’art. 63 disp. att.ve conferisce all’amministratore condominiale il potere di sospendere, a danno del condomino moroso, la fruizione dei servizi comuni condominiali suscettibili di uso separato.

Alcune “istruzioni per l’uso”:

  • la sospensione va utilizzata con precauzione e senza intenti “giustizialisti”: serve per tentare di sbloccare morosità ormai incancrenite ed occorre cautela, soprattutto in situazioni sociali/umane di particolare disagio. Proprio per tale motivo si consiglia di far precedere il distacco da una lettera di “preavviso”;
  • la morosità deve protrarsi da oltre un semestre. Ciò significa che devono risultare delle somme esigibili scadute da oltre un semestre;
  • ai fini della sospensione, non è necessario aver agito giudizialmente nei confronti del condomino moroso;
  • si possono sospendere solo servizi comuni suscettibili di utilizzazione separata: riscaldamento, acqua, antenna Tv, citofoni ….;
  • se il proprietario e/o l’occupante impedisce ai tecnici incaricati dall’amministratore di mettere in atto il distacco, il condominio potrà promuovere un ricorso avanti il Tribunale al fine di ottenere un’ordinanza da parte del giudice in tal senso;
  • il distacco dell’acqua resta uno dei punti più delicati anche in virtù del recente D.p.c.m. 29.08.2016 con cui si è stabilito che agli utenti domestici residenti che versano in condizioni di documentato stato di disagio economico-sociale venga garantito il quantitativo minimo vitale pari a 50 litri abitante giorno.

La giurisprudenza in tema di distacco dei servizi è stata ed è ancora molto variegata: i magistrati hanno affrontato tale fattispecie nei modi più differenti; alcuni si sono dimostrati favorevoli all’applicazione di tale norma, altri contrari. Da parte mia non posso che sottolineare il fatto che la norma esiste e non possa essere automaticamente disapplicata salvo che la si ritenga contraria ai principi costituzionali, ma in quest’ultima ipotesi va sollevata un’eccezione di incostituzionalità affinchè sia la Corte Costituzionale a decidere in merito.

L’ultima pronuncia in senso negativo rispetto alla norma è il provvedimento del Tribunale di Bologna 15.09.2017 (il magistrato incaricato ha rigettato un ricorso ex art. 700 c.p.c. per la sospensione di acqua e riscaldamento).

Sono comunque numerosi i provvedimenti che si sono espressi in senso contrario ed in stretta aderenza alla normativa già richiamata. L’ultima ordinanza nota è quella del Tribunale di Bergamo del 16.10.2017:
Infatti sussiste il fumus boni iuris, poiché il ricorrente ha allegato la morosità di (…), che deve ritenersi sussistente alla luce  delle delibere condominiali di approvazione del bilancio e del piano di riparto (doc. n. 6 e 7 fascicolo ricorrente) e della mancata prova dell’adempimento dell’obbligazione di pagamento, prova gravante sul debitore inadempiente a norma dell’art. 1218 c.c.
A riguardo, come esposto dallo stesso ricorrente, l’art. 63, 3° comma, disp. att. c.c. consente all’amministratore del condominio di sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato: nel caso di specie detto diritto di autotutela può essere esercitato solo con la collaborazione dei resistenti (…) poiché occorre entrare nella loro unità immobiliare per provvedere alla chiusura/sigillatura dei caloriferi.
Sussiste inoltre il periculum in mora, in quanto il perdurare della situazione di inerzia, comporta la dispersione del calore dai caloriferi, e quindi il consumo di gasolio o metano con conseguente aggravio dei costi comuni per la fornitura dello stesso, trattandosi di riscaldamento centralizzato, costi che devono essere ripartiti (quanto meno come anticipo) fra gli altri condomini onde non rischiare l’interruzione della fornitura di metano o gasolio e quindi l’interruzione del servizio di riscaldamento.
Il provvedimento ex art. 700 c.p.c. è ammissibile al fine di rimuovere gli ostacoli frapposti con la loro inerzia dai condomini morosi all’esercizio di tale diritto di autotutela da parte dell’amministratore.
Pertanto la domanda di parte ricorrente va accolta
“.

Avv. Matteo Peroni

Sono un avvocato e mi occupo esclusivamente di diritto condominiale. Assistito gli amministratori di condominio ed i condomini affrontando in modo concreto i problemi di tutti i giorni.

Inserisci il tuo indirizzo email per essere aggiornato sui miei contenuti