Spese non inerenti la gestione condominiale

Estratto della sentenza n. 18192/2009 della Suprema Corte di Cassazione:

Il principio di diritto da cui occorre muovere – e che la Corte di merito ha disatteso – è che deve considerarsi nulla, e non già semplicemente annullabile, la delibera dell’assemblea di condominio che ratifichi una spesa assolutamente priva di inerenza alla gestione condominiale, non rilevando in senso contrario che l’importo della stessa sia modesto in rapporto all’elevato numero dei condomini e alla entità complessiva del rendiconto (cfr. Cass., Sez. 2, 11 dicembre 1992, n. 13111, e Cass., Sez. Un., 7 marzo 2005, n. 4806).

Nella specie, tra l’altro, contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, gli attori, sin dall’atto di citazione, hanno indicato, tra le ragioni di nullità della delibera, il fatto che questa avesse addebitato ai condomini le spese del telefono privato dell’amministratore nonchè le spese di una licenza di software acquistata in proprio dall’amministratore.

Avv. Matteo Peroni

Sono un avvocato e mi occupo esclusivamente di diritto condominiale. Assistito gli amministratori di condominio ed i condomini affrontando in modo concreto i problemi di tutti i giorni.

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