[Il presente articolo, originariamente dell’08.11.2017, è stato aggiornato in data 10.01.2020]
L’articolo 66 disp. att.ve c.c. prevede che le assemblee condominiali debbano essere convocate almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima convocazione. Senza entrare nel merito delle modalità con cui deve essere convocata l’assemblea, vorrei raccomandare agli amministratori la prudenza da adottare nel calcolo dei termini: una spedizione a ridosso della scadenza potrebbe provocarne il mancato rispetto, con conseguente annullabilità delle delibere adottate. Ricordo inoltre che, in sede di giudizio, è onere del condominio provare l’avvenuta convocazione nei termini.
Calcolo del termine
L’avviso di convocazione deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione (art. 66, comma 3, disp. att. c.c.); il rispetto del termine va quindi calcolato con riferimento a tale data.
Il calcolo verrà effettuato a ritroso escludendo il giorno iniziale (data della prima convocazione) e considerando il giorno finale.
Esempio:
- giorno dell’assemblea: 20 settembre in prima convocazione e 21 settembre in seconda convocazione;
- convocazione tempestiva: pec / avviso di giacenza raccomandata ricevuto il 15 settembre;
- convocazione non tempestiva (delibera annullabile): pec / avviso di giacenza della raccomandata ricevuto il 16 settembre.
Tribunale di Monza, sentenza del 09.09.2008: “In tema di convocazione dell’assemblea condominiale, posto che nel computo dei termini a giorni di cui all’art. 66, comma terzo, disp. att. c.c., si deve escludere il giorno iniziale, mentre si calcola quello finale, il termine di cinque giorni prima dell’adunanza stabilito per la comunicazione dell’avviso di convocazione deve essere calcolato a ritroso, partendo dal giorno immediatamente precedente a quello della riunione, e si riferisce a giorni non liberi”.
Tribunale di Milano, sentenza del 07.05.1992: “Nel computo dei termini a giorni di cui all’art. 66, 3° comma, att.c.c., si deve escludere il giorno iniziale, mentre si calcola quello finale; pertanto il termine di cinque giorni prima dell’adunanza stabilito per la comunicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea di condominio deve essere calcolato a ritroso, partendo dal giorno immediatamente precedente a quello della riunione, e si riferisce a giorni non liberi”.
Onere della prova e vizio di annullabilità
Nel caso di giudizio, è il condominio a dover provare di aver convocato tempestivamente il condominio.
In ogni caso si tratta di vizio di annullabilità (Cass. Sezioni Unite 4806/2005); se la delibera non viene impugnata, diventa definitiva trascorsi i trenta giorni di cui all’articolo 1137 c.c..
Momento di avvenuta ricezione in caso di invio a mezzo raccomandata
Nel caso di invio a mezzo raccomandata, è necessario che la lettera di convocazione pervenga all’indirizzo del destinatario entro il termine di cui sopra.
Se il destinatario è assente, il momento di consegna coincide con il rilascio da parte dell’agente postale del relativo avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale.
I principi di cui sopra – già espressi dalle sentenze della Corte di Cassazione n. 22311 del 03.11.2016, 25791 del 14.12.2016 e 23396 del 06.10.2017 – sono stati ribaditi dalla sentenza n. 8275 del 25.03.2019, di cui si riporta un estratto:
“Va riaffermato, dunque, quale principio di diritto, che in tema di condominio, con riguardo all’avviso di convocazione di assemblea ai sensi dell’art. 66 disp. att. c.c., (nel testo ratione temporis vigente), posto che detto avviso deve qualificarsi quale atto di natura privata (del tutto svincolato, in assenza di espresse previsioni di legge, dall’applicazione del regime giuridico delle notificazioni degli atti giudiziari) e in particolare quale atto unilaterale recettizio ai sensi dell’art. 1335 c.c., al fine di ritenere fornita la prova della decorrenza del termine dilatorio di cinque giorni antecedenti l’adunanza di prima convocazione, condizionante la validità delle deliberazioni, è sufficiente e necessario che il condominio (sottoposto al relativo onere), in applicazione della presunzione dell’art. 1335 c.c., richiamato, dimostri la data di pervenimento dell’avviso all’indirizzo del destinatario, salva la possibilità per questi di provare di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia.
Tale momento, ove la convocazione ad assemblea di condominio sia stata inviata mediante lettera raccomandata (cui il testo dell’art. 66 disp. att. c.c., affianca, nel testo successivo alla riforma di cui alla L. 11 dicembre 2012, n. 220, altre modalità partecipative), e questa non sia stata consegnata per l’assenza del condomino (o di altra persona abilitata a riceverla), coincide con il rilascio da parte dell’agente postale del relativo avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale, idoneo a consentire il ritiro del piego stesso, e non già con altri momenti successivi (quali il momento in cui la lettera sia stata effettivamente ritirata o in cui venga a compiersi la giacenza)”.
Momento di avvenuta ricezione del verbale di assemblea
La Suprema Corte affronta in due modi differenti l’identificazione del momento di ricezione del verbale d’assemblea (ciò ai fini del calcolo in ordine ai termini per l’impugnativa); tale contrasto potrà essere risolto in modo definitivo solamente da un intervento delle Sezioni Unite.
- La sentenza n. 25791 del 14.12.2016 afferma che “la comunicazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore”;
- La sentenza n. 24399 del 04.10.2018 afferma invece quanto segue: “La decisione della Corte di Brescia, secondo cui il termine di trenta giorni ex art. 1137 c.c. era decorso sin dal giorno in cui la deliberazione assembleare era stata comunicata a mezzo di servizio postale col tentativo di consegna del giorno 29 maggio 2005 e relativo rilascio dell’avviso di giacenza (e non quindi dal giorno 22 giugno 2005, in cui gli attori avevano ritirato il plico postale) è conforme all’interpretazione di questa Corte, che qui si intende ribadire, secondo cui, ai fini del decorso del termine di impugnazione, ex art. 1137 c.c., ove la comunicazione del verbale assembleare al condomino, assente all’adunanza, sia stata data a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la stessa deve aversi per eseguita, in caso di mancato reperimento del destinatario da parte dell’agente postale, alla stregua dell’art. 1335 c.c., al momento del rilascio del relativo avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale, in quanto idoneo a consentirne il ritiro (e quindi indipendentemente dal momento in cui la missiva viene ritirata), salvo che il destinatario deduca e provi di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di acquisire la detta conoscenza”.
Personalmente ritengo più corretta la seconda tesi (che si muove in senso parallelo ai principi già espressi in tema di convocazione); in base a quanto affermato dalla seconda sentenza citata, il termine di trenta giorni per impugnare decorre dalla consegna della raccomandata (contenente il verbale) o dal rilascio dell’avviso di giacenza da parte del postino.