La Corte di Cassazione ritorna sul tema della realizzazione da parte del condomino dell’ultimo piano di una terrazza a tasca mediante la modifica del tetto comune; il tema è già stato affrontato in diverse occasioni all’interno del presente blog.
I giudici di legittimità hanno confermato, in base a quanto disposto dall’art. 1102 c.c., la possibilità per il proprietario del piano sottostante al tetto comune dell’edificio di trasformarne una parte in terrazza a proprio uso esclusivo purchè siano rispettate le seguenti condizioni:
- deve essere mantenuta la funzione di copertura e protezione delle strutture;
- la modifica non deve essere di portata tale da variare la destinazione principale del bene.