Estratto della sentenza n. 513/2012 del Tribunale di Genova[1]:
In merito all’azione di reintegrazione, posta in essere dal condominio che lamenti lo spoglio di parte del sottotetto condominiale, da parte della proprietaria del sottostante appartamento, e adibito a uso generalizzato da parte della collettività dei condomini, al fine di stabilire se tale utilizzo sia o meno riconducibile all’esercizio di fatto di una servitù a carico di una pertinenza di proprietà esclusiva ovvero di un potere di fatto corrispondente all’esercizio di un diritto di proprietà su di un bene condominiale, occorre valutare le caratteristiche strutturali e funzionali del locale in questione. Secondo l’orientamento della Suprema corte, il sottotetto di un edificio può considerarsi pertinenza dell’appartamento sito all’ultimo piano solo se assolva all’esclusiva funzione di isolare e proteggere l’appartamento stesso dal caldo, dal freddo e dall’umidità ma non anche nell’ipotesi in cui abbia dimensioni strutturali e funzionali tali da consentirne l’utilizzazione come vano autonomo. In tal caso, difatti, l’appartenenza deve valutarsi in base al titolo poiché in mancanza non è ricompreso nel novero delle parti comuni dell’edificio, essenziali per la sua esistenza. Nel caso di specie, essendo il vano suscettibile di autonomo utilizzo, deve ritenersi che l’utilizzo dello stesso da parte della collettività condominiale o dei singoli condomini configuri un possesso corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà e legittimi la richiesta di reintegra avanzata dal condominio, mediante riduzione in pristino.
[1] In “Guida al Diritto”, n. 20/2012, pagina 60