Un ulteriore chiarimento in tema di spese legali imputabili al nuovo proprietario.
Affrontiamo nuovamente una delle problematiche connesse alla vendita all’asta dell’appartamento. Quando un soggetto acquista un immobile all’asta risponde delle spese condominiali della gestione in corso e di quella precedente; la data di acquisto è quella del decreto di trasferimento e non quella del giorno in cui si è celebrata l’asta.
Il tema specifico del presente articolo – in aggiunta a quanto già detto in altre occasioni – riguarda l’addebito delle spese legali. Nel caso in cui il condominio abbia sostenuto delle spese finalizzate a “provocare” la vendita del bene, tali somme non possono essere richieste a chi ha acquistato la casa all’asta. Ciò non è possibile in quanto le spese legali ed i titoli che si sono costituiti per procedere con l’esecuzione immobiliare, sono titoli ottenuti (per titolo intendo, ad esempio, un decreto ingiuntivo) nei confronti del condomino moroso; il soggetto obbligato è quindi diverso rispetto all’acquirente.
Chi comprerà all’asta non potrà rispondere delle spese legali maturate nei confronti dell’ex proprietario. Il credito residuo verso il precedente proprietario rimane in ogni caso efficacie (salvo le norme in tema di prescrizione) e potrà – anche successivamente – essere azionato nei suoi confronti; il vero problema sarà quello di reperire ulteriori beni aggredibili.