Verbale d’assemblea (valore di prova, presidente e segretario)

La pronuncia n. 1375 del 09.05.2017 affronta il valore di prova del verbale d’assemblea; l’occasione per trattare tale argomento riguarda l’impugnativa di una delibera ove il condomino impugnante sosteneva che fosse stato erroneamente riportato il suo voto favorevole (in luogo di quello contrario).

Si riporta un estratto della pronuncia:

“L’art. 1137 c.c. , comma 2, ammette, del resto, l’impugnazione della delibera assembleare soltanto da parte dell’assente, del dissenziente e dell’astenuto; pertanto, il condomino presente che abbia partecipato all’assemblea non può impugnare la deliberazione, se non è dissenziente (o non si sia astenuto) proprio in ordine alla deliberazione che impugna. Il dissenso dell’impugnante rispetto alla deliberazione deve essere provato ed incombe sullo stesso l’onere della relativa prova (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3060 del 05/09/1969; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1079 del 16/04/1973). Il verbale di un’assemblea condominiale ha natura di scrittura privata, sicchè il valore di prova legale del verbale di assemblea condominiale, munito di sottoscrizione del presidente e del segretario, è limitato alla provenienza delle dichiarazioni dai sottoscrittori e non si estende al contenuto della scrittura, e, per impugnare la veridicità di quanto risulta dal verbale, non occorre che sia proposta querela di falso, potendosi, invece, far ricorso ad ogni mezzo di prova (arg. da Cass. Sez. 2, Sentenza n. 747 del 15/03/1973). Incombe, tuttavia, sul condomino che impugni la delibera assembleare l’onere di sovvertire la presunzione di verità di quanto risulta dal relativo verbale (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 23/11/2016)“.

Le figure del presidente e del segretario dell’assemblea, richiamate nella pronuncia citata, sono state poi oggetto della sentenza di Cassazione Civile n. 27163 del 2017 la quale ha chiarito che:

  • l’obbligatorietà del presidente e del segretario non è statuita da alcuna norma di legge;
  • eventuali irregolarità formali inerenti la nomina del presidente e del segretario dell’assemblea dei condomini non comportanto pertanto l’invalidità delle delibere assembleari.
Avv. Matteo Peroni

Sono un avvocato e mi occupo esclusivamente di diritto condominiale. Assistito gli amministratori di condominio ed i condomini affrontando in modo concreto i problemi di tutti i giorni.

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