Voto e conflitto di interessi

L’ordinanza interlocutoria n. 12018 del 2014 – pur non definendo la vicenda presa in esame, ma rimettendola alla trattazione in pubblica udienza – offre uno spunto di riflessione sul tema del conflitto di interessi da parte del condomino in sede di voto assembleare. La pronuncia redatta dal dott. Bruno Bianchini ribadisce dei principi ormai costanti nella giurisprudenza della suprema Corte. Il caso affrontato riguarda la locazione ai condomini Tizio e Caio di parti comuni; la delibera autorizzativa non viene ritenuta corretta dagli attori del procedimento i quali sostengono che Tizio e Caio non avrebbero dovuto partecipare alla votazione in quanto direttamente interessati all’esito della medesima.

L’ordinanza richiamata ricorda che in ambito condominiale il conflitto di interessi non può essere applicato in modo astratto, ma deve essere provato che nel caso specifico l’interesse del singolo diverga dall’interesse del condominio. Non è quindi sufficiente dedurre un indiretto interesse all’approvazione di un determinato argomento all’ordine del giorno, ma occorre provare il motivo in base al quale la delibera assunta danneggerebbe il condominio avvantaggiando il singolo proprietario. Un esempio concreto di conflitto di interesse potrebbe essere il caso del condomino di maggioranza che affitta ad una sua società la facciata condominiale (ad uso pubblicità) sulla base di un canone manifestamente basso rispetto alla media di mercato ed in presenza di offerte ben più vantaggiose.

Avv. Matteo Peroni

Sono un avvocato e mi occupo esclusivamente di diritto condominiale. Assistito gli amministratori di condominio ed i condomini affrontando in modo concreto i problemi di tutti i giorni.

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